[doc. web n. 1797064] vedi anche [presa d'atto del Garante del 23 marzo 2011] ISTAT: Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e trattamento di dati sensibili - 16 febbraio 2011 Registro dei provvedimenti n. 067 del 16 febbraio 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA
riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro
Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele
De Paoli, segretario generale; VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTO il d.lg. 6 settembre 1989, n. 322; VISTO
il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati
nell'ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A.3. al Codice; VISTA
la nota dell'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) con la quale è
stato sottoposto al Garante, per l'acquisizione delle valutazioni di
competenza, lo schema di Piano Generale di Censimento (nota del 21
gennaio 2011, prot. n. SP/45.2011); VISTA
la nota dell'Istat con la quale, in risposta alla richiesta di
informazioni dell'Ufficio (nota del 25 gennaio 2011, prot. n.
1540/70243), sono stati trasmessi "gli schemi di questionari relativi al
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni ed una
nota tecnica esplicativa riguardante i quesiti relativi agli aspetti
legati allo stato di salute" (nota del 28 gennaio 2011, prot. n.
SP/91.2011); VISTA la nota
dell'Istat con la quale è stata integrata la documentazione già
trasmessa con le note precedenti (nota del 3 febbraio 2011, prot. n.
678); VISTA la documentazione in atti; VISTE
le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO L'Istat
ha il compito di organizzare le operazioni relative al 15° Censimento
generale della popolazione e delle abitazioni (di seguito "censimento")
attraverso la predisposizione di un "Piano Generale di Censimento" (di
seguito Piano) nel quale, in particolare, devono essere definiti: "la
data di riferimento dei dati, i soggetti tenuti all'obbligo di
risposta, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le
modalità di diffusione e di comunicazione dei dati", nel rispetto del d.lg. 6 settembre 1989, n. 322. Attraverso il Piano devono essere, inoltre, stabilite
"le modalità per il confronto contestuale alle operazioni censuarie tra
dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi della
popolazione residente (art. 50, comma 2, lett. c) e d), d.l. 31
maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, l. 30 luglio 2010, n. 122). L'Istat
ha inviato il Piano a questa Autorità per acquisirne le valutazioni di
competenza, con particolare riferimento ai paragrafi recanti "obbligo di
risposta", "sanzioni e trattamento dei dati" e "diffusione e
comunicazione" (nota del 21 gennaio 2011). Al
fine di poter formulare le valutazioni di competenza, anche in
relazione ad alcune notizie di stampa riguardanti il c.d. "censimento
delle coppie omosessuali", l'Ufficio, con nota del 25 gennaio 2011, ha
preliminarmente chiesto all'Istituto: 1. di fornire copia dei questionari di censimento; 2. di fornire copia dell'informativa sul trattamento dei dati personali che verrà resa agli interessati; 3. di indicare la tipologia di dati per i quali, nell'ambito del "censimento", è previsto l'obbligo di risposta; 4. di
illustrare le modalità individuate per garantire che, nell'ambito della
revisione post-censuaria delle anagrafi, i Comuni acquisiscano
solamente i dati personali pertinenti e non eccedenti in relazione al
perseguimento di tale specifica finalità amministrativa.
OSSERVA 1. Questionari di censimento: profili di criticità L'Istat
ha inserito il "censimento", con il codice Ist-02406, nel Piano
statistico nazionale (Psn) 2011-2013, sul quale il Garante si è espresso
con parere del 23 settembre 2010. Nel prospetto identificativo relativo
al "censimento" è indicato come dato sensibile trattato unicamente
quello idoneo a rivelare lo stato di salute ed è specificato che
rispetto a tale informazione non sussiste l'obbligo di risposta (artt.
6-bis e 7, d.lg. 322/89; art. 4, comma 1, lett. d), del Codice). Coerentemente
a quanto sopra evidenziato, nei questionari risultano quattro quesiti
relativi alle "difficoltà nelle attività della vita quotidiana"
-ritenuti di natura sensibile, in quanto idonei a rivelare lo stato di
salute degli interessati- e rispetto ai quali risulta opportunamente
evidenziato che non sussiste obbligo di risposta (Modello Istat CP1,
foglio di famiglia long, quesiti da 8.1. a 8.4.; art. 4, comma 1, lett.
d), del Codice). Dai
questionari risulta, inoltre, che alla sezione "notizie anagrafiche"
-persona 02- (Modello Istat CP1, foglio di famiglia long; Modello Istat
CP1, foglio di famiglia short, quesito 1.1. caselle 02. 03.) si chiede
agli interessati di indicare la relazione di parentela o di convivenza
con l'intestatario del Foglio Famiglia, specificando, in particolare, se
è: a) convivente dell'intestatario, in coppia di sesso diverso; b) convivente dell'intestatario, in coppia dello stesso sesso.
Il
livello di dettaglio degli elementi contenuti nei predetti quesiti
comporta una raccolta di informazioni sensibili, in quanto idonee a
rivelare la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice). Al riguardo, si rileva che: le
suddette informazioni sulla vita sessuale non vengono evidenziate nel
citato prospetto identificativo del "censimento" (Ist-02406) inserito
nel Psn 2011-2013 -sul quale il Garante si è espresso con parere del 23
settembre 2010- (art. 6-bis, d.lg. 322/89) (cfr. infra. par. 1.1.); nei
questionari in esame non è specificato che le informazioni riferite
alla vita sessuale non possono essere richieste agli interessati con
obbligo di risposta (art. 7, comma 2, d.lg. 322/89) (cfr. infra.
par.1.2.).
1.1. Trattamento di dati sensibili e giudiziari L'Istat
può trattare dati sensibili e giudiziari nel rispetto della disciplina
prevista in generale dal Codice per il trattamento di tale categoria di
dati personali da parte dei soggetti pubblici, ovvero per lo svolgimento
di lavori statistici inseriti nel Programma statistico nazionale (Psn).
Il Psn, adottato sentito il Garante indica, oltre ai dati sensibili e
giudiziari, anche le rilevazioni per i quali i dati sono trattati e le
modalità di trattamento (cfr. artt. art. 4, comma 1, lett. d) ed e), 20 e
98 del Codice; art. 6-bis, d.lg. n. 322/89). L'Istat,
pertanto, nell'ambito del "censimento" può trattare anche i predetti
dati sulla vita sessuale a condizione che preventivamente: integri
il Psn 2011-2013 con una scheda, da sottoporre al Garante per
l'acquisizione del relativo parere, che individui anche tale categoria
di dati personali in relazione ai quali deve essere specificato che non
vi è obbligo di risposta da parte dell'interessato (artt. 6-bis e 7,
d.lg. n. 322/89); ovvero, in alternativa, identifichi
con un atto di natura regolamentare, da sottoporre al Garante per
l'acquisizione del relativo parere, i tipi di dati sensibili che intende
trattare e le relative operazioni che intende effettuare (cfr. artt. 20
e 98 del Codice).
1.2. Obbligo di risposta Con
riferimento al trattamento di dati sensibili e giudiziari per finalità
statistiche, la normativa di settore prevede che tale categoria di
informazioni non può essere richiesta all'interessato con "obbligo di
risposta" (art. 7, d.lg. n. 322/89). Al
riguardo, nel "Piano" sono individuate le unità di rilevazione ed i
soggetti tenuti all'obbligo di risposta, ma non è specificato che
le informazioni sensibili non possono essere richieste all'interessato
con "obbligo di risposta" (par. 5) (art. 50, comma 2, lett. c), d.l.
78/2010). Con riferimento ai
questionari, si rileva che l'Istat ha correttamente previsto (dandone,
anche, menzione nel Psn 2011-2013) che i dati idonei a rivelare lo stato
di salute possano essere forniti dall'interessato soltanto
facoltativamente (Modello Istat CP1, foglio di famiglia long, quesiti da
8.1. a 8.4.), ma non ha evidenziato che sono facoltative anche le
risposte ai quesiti relativi alla vita sessuale degli interessati
(Modello Istat CP1, foglio di famiglia long; Modello Istat CP1, foglio
di famiglia short, quesito 1.1. caselle 02. 03.; nota tecnica allegata
nota del 28 gennaio 2011). In tale quadro, occorre pertanto che l'Istat: evidenzi
nel Piano (par. 5) che non sussiste obbligo di risposta con riferimento
ai dati sensibili che intende raccogliere nell'ambito del "censimento"; modifichi
i predetti questionari (Modello Istat CP1, foglio di famiglia long;
Modello Istat CP1, foglio di famiglia short, quesito 1.1. caselle 02.
03.) evidenziando che rispetto ai quesiti riguardanti la vita sessuale
degli interessati non sussiste obbligo di risposta; a tal fine, si
suggerisce di porre, ad esempio, come obbligatorio il quesito
"convivente dell'intestatario in coppia", seguito da due quesiti a
risposta facoltativa che richiedano di specificare la convivenza "in
coppia dello stesso sesso" o "in coppia di sesso diverso"; precisi
anche nell'informativa sul trattamento dei dati personali che verrà
resa agli interessati che sulle informazioni sensibili l'interessato non
ha "obbligo di risposta" (cfr. infra, par. 3).
Per
maggiore chiarezza si suggerisce, inoltre, di evidenziare anche nei
fogli di "Guida alla compilazione del foglio famiglia" l'assenza di
obbligo di risposta con riferimento ai quesiti relativi ai suddetti dati
sensibili. 2. Sanzioni e trattamento dei dati disciplinati nel Piano Generale di Censimento 2.1. Sanzioni Con
riferimento all'aspetto sanzionatorio, il Piano attribuisce agli Uffici
Comunali di Censimento (UCC) il compito di "accertare eventuali casi di
violazione dell'obbligo di risposta da parte di famiglie e convivenze,
dandone tempestiva comunicazione all'Istat" (par. 3.1.). L'Istituto
"provvederà, attraverso apposita circolare, a specificare la procedura
da seguire per l'accertamento da parte degli UCC delle violazioni
dell'obbligo di risposta"(
) (par. 5). Al
riguardo, anche alla luce della specifica normativa di settore relativa
alle violazioni dell'obbligo di riposta, per i profili di competenza
non ci sono osservazioni da formulare (cfr. artt. 7, comma 3, e 11,
d.lg. 322/89). 2.2. Trattamento dei dati In
relazione al "trattamento dei dati" il Piano (par. 5) evidenzia che "i
dati raccolti in occasione del censimento sono coperti dal segreto
d'ufficio e dal segreto statistico", in conformità agli artt. 8 e 9 del
d.lg. 322/89, e sono trattati nel rispetto della normativa di settore.
Nel Piano, inoltre, sono indicati i soggetti coinvolti nel "censimento"
in qualità di titolare (Istat), responsabili e incaricati del
trattamento dei dati personali (artt. 28, 29 e 30 del Codice) e sono
individuati i compiti affidati ai responsabili, con specifico
riferimento a: obbligo di designare gli incaricati del trattamento; rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza (artt. 3 e 11 del Codice); garanzia del buon andamento delle attività censuarie; misure di sicurezza (artt. 31 e ss. del Codice, Allegato B al Codice); esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice.
Al riguardo, per i profili di competenza non ci sono osservazioni da formulare. 3. Informativa sul trattamento dei dati personali L'Istat
ha specificato che l'informativa sul trattamento dei dati personali, da
rendere agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice, "sarà
firmata dal presidente dell'Istituto e inserita nel plico in busta
chiusa contenente il questionario di censimento che sarà consegnato a
famiglie e convivenze". L'Istituto sottoporrà il testo della predetta
informativa a questa Autorità per le valutazioni di competenza (nota del
3 febbraio 2011). Al
riguardo, ferme restando le specifiche osservazioni che verranno
formulate sullo schema di informativa che sarà sottoposto all'esame
dell'Autorità, si ritiene opportuno specificare sin da ora che
l'informativa deve, in particolare, evidenziare che i dati anagrafici
contenuti nella lista A dei questionari di famiglia e convivenza
verranno trattati da parte dei Comuni per il perseguimento della
finalità amministrativa di revisione post-censuaria delle anagrafi,
oltrechι dall'Istat per finalità statistiche (art. 50, d.l. 78/2010).
Nell'informativa, inoltre, come precisato nel paragrafo 1.2., deve
essere indicato che i dati sensibili non possono essere richiesti
all'interessato con "obbligo di risposta" (art. 50, comma 2, lett. c) e
d), d.l. 78/2010; art. 7, comma 2, del d.lg. 322/89; art. 4, comma 1,
lett. d) del Codice). 4. Diffusione e comunicazione Il
Piano (par. 6.1) stabilisce che i risultati del "censimento" verranno
diffusi dall'Istat "utilizzando in prevalenza strumenti informatici
(data warehouse)", (
) anche con frequenza inferiore alle tre unita, con
l'unica esclusione dei dati" sensibili e giudiziari, e specifica poi i
tempi di diffusione di tali informazioni. In particolare, "la diffusione
dei primi risultati per la generalità delle province e dei comuni sarà
effettuata dall'Istat utilizzando le informazioni e i dati contenuti nel
Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR) e registrati a cura di
ciascun UCC (Ufficio Comunale di Censimento) a conclusione della
revisione dei questionari restituititi in forma cartacea. (
) I
contenuti informativi e le procedure di rilascio dei dati definitivi
saranno specificati nel Piano di diffusione dei dati definitivi che sarà
reso disponibile dall'Istat entro il 28 febbraio 2012. Ai comuni con
popolazione determinata dall'Istat al 1° gennaio 2010 non inferiore a
150.00 abitanti sarà consentito, a determinate condizioni fissate in
apposita circolare, di registrare a propria cura i dati dei questionari
di censimento e di diffondere alcuni dati censuari provvisori, secondo
le modalità previste dal Piano di diffusione dei risultati provvisori
adottato dall'Istat entro il luglio 2011. La diffusione dei risultati
provvisori da parte dei Comuni dovrà avvenire dopo il 31 marzo 2012 e
comunque in data successiva a quella della diffusione dei primi
risultati da parte dell'Istat. La scadenza ultima di diffusione dei
risultati provvisori da parte del Comune non potrà essere successiva al
31 luglio 2012" (art. 50, comma 2, lett. c), d.l. n. 78/2010). In
riferimento alla comunicazione dei dati del "censimento", il Piano
(par. 6.2.) evidenzia che tale operazione di trattamento avverrà secondo
le regole e nei limiti stabiliti dalla normativa di settore (art. 50,
d.l. n. 78/2010; Codice in materia di protezione dei dati personali
(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Codice di deontologia e di buona
condotta, Allegato A.3. al Codice, cit.). L'Istat
ha, inoltre, precisato che "per quanto concerne gli organismi di
censimento, i dati elementari privi di identificativi relativi alle
singole unità di rilevazione per il territorio di rispettiva competenza e
necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, vengono
comunicati, previa richiesta all'Istat," nel rispetto di quanto
stabilito dalla citata normativa di settore. "Con apposita circolare
l'Istituto inoltre provvederà a fornire ulteriori specificazioni in
ordine alle modalità ed ai tempi di comunicazione dei dati censuari". Al
riguardo, anche alla luce della specifica normativa di settore relativa
alla diffusione e comunicazione di dati raccolti per finalità
statistiche (cfr., in particolare, artt. 4, 7 e 8 Codice di deontologia e
di buona condotta, Allegato A.3. al Codice, cit.) per i profili di
competenza non ci sono osservazioni da formulare. 5. Revisione post - censuaria delle anagrafi Come
anticipato in premessa, L'Istat deve individuare le modalità per il
confronto, contestuale alle operazioni censuarie, tra dati rilevati al
censimento e dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente
(art. 50, d.l. 78/2010). Al
riguardo, nel Piano (par. 7) è specificato che "l'attività di confronto
tra risultati del censimento e dati anagrafici consiste nel verificare
che tutti gli individui componenti la famiglia e la convivenza siano
presenti nella lista anagrafica comunale aggiornata all'8 ottobre 2011 e
nel corrispondente questionario di famiglia o di convivenza compilato,
nonchι nel conteggiare e registrare le eventuali differenze
riscontrate". L'Istat, nella
nota del 3 febbraio 2011, in risposta alla richiesta di informazioni
dell'Ufficio del Garante, ha evidenziato che per realizzare le predette
operazioni post- censuarie, "al termine delle operazioni di
rilevazione", (
) attraverso un'apposita applicazione elettronica
predisposta dall'Istat e inserita nel SGR (Sistema di Gestione della
Rilevazione)" (
), gli UCC (Uffici Comunali di Censimento) (
) "saranno
tenuti a fornire al responsabile dell'Ufficio di Anagrafe del proprio
comune tre liste in formato elettronico, contenenti, rispettivamente,
dati personali identificativi delle persone censite ma non iscritte in
anagrafe, delle persone iscritte in anagrafe ma risultate irreperibili
al censimento e delle persone censite e iscritte in anagrafe".
L'Istituto ha precisato, inoltre, che i dati ritenuti indispensabili
alla suddetta attività di confronto sono quelli presenti nella lista A
del questionario di famiglia e convivenza, riferiti a: nome e cognome data di nascita luogo di nascita sesso indirizzo di dimora abituale, comprensivo di sezione di censimento.
Al
riguardo, anche alla luce della specifica normativa di settore, per i
profili di competenza non ci sono osservazioni da formulare (cfr., in
particolare, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; artt. 11, 18 e 19 del
Codice). TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE ai
sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g), del Codice esprime parere
favore sul Piano Generale di Censimento, con specifico riferimento ai
profili oggetto della richiesta dell'Istat riguardanti "obbligo di
risposta", "sanzioni e trattamento dei dati" e "diffusione e
comunicazione", a condizione che l'Istituto: 1. con riferimento ai dati sensibili idonei a rivelare la vita sessuale: a) integri
il Psn 2011-2013 con una scheda, da sottoporre al Garante per
l'acquisizione del relativo parere, che individui anche tale categoria
di dati personali in relazione ai quali deve essere specificato che non
vi è obbligo di risposta da parte dell'interessato (cfr. punto 1.1.); ovvero, in alternativa, b) identifichi
con un atto di natura regolamentare, da sottoporre al Garante per
l'acquisizione del relativo parere, i tipi di dati sensibili che intende
trattare e le relative operazioni che intende effettuare (cfr. punto
1.1.);
2. indichi che non sussiste obbligo di risposta: a) nel
Piano Generale di Censimento, con riferimento ai dati sensibili -idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale - (cfr. punto 1.2.); b) nei
questionari di censimento, con riferimento ai dati sensibili -idonei a
rivelare la vita sessuale (Modello Istat CP1, foglio di famiglia long;
Modello Istat CP1, foglio di famiglia short, quesito 1.1. caselle 02.
03.)- (cfr. punto 1.2.).
Roma, 16 febbraio 2011 IL PRESIDENTE Pizzetti IL RELATORE Pizzetti IL SEGRETARIO GENERALE De Paoli |